Dopo il matrimonio, salvo patto contrario,
si applica il regime di comunione dei beni fra
i coniugi. In questo capitolo si spiega come viene regolata la
comunione, quando si applica la separazione
dei beni, in che cosa consiste l'impresa familiare e
il fondo patrimoniale.
- Come è regolata la proprietà dei beni nella famiglia?
La regola generale è che tra i coniugi si applica la comunione
legale dei beni acquistati durante il matrimonio.
- Si può scegliere la separazione dei beni?
Sì, al momento del matrimonio o successivamente, mediante atto
notarile, con il consenso di entrambi i coniugi.
- Da quando ha effetto la comunione dei beni?
Per i matrimoni celebrati dopo il 20 settembre 1975, data dell'entrata
in vigore della riforma del diritto di famiglia, la comunione
si applica automaticamente dal momento delle nozze.
- Che cosa accade se il matrimonio è stato celebrato prima
di questa data?
La comunione dei beni si applica automaticamente
agli acquisti compiuti dopo il 20 settembre 1975, a meno che anche
uno soltanto dei coniugi abbia deciso di mantenere il precedente
regime di separazione dei beni, con dichiarazione
notarile fatta entro il 15 gennaio 1978.
- Come si può controllare se si è in regime di comunione
o di separazione dei beni?
Si chiede un estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, nel
quale risulta annotata la scelta del regime di separazione.
Se non vi è nessuna annotazione, vale la comunione
dal momento del matrimonio e, per i matrimoni celebrati prima
del 20 settembre 1975, da tale data.
- Quali beni rientrano nella comunione legale?
Quelli acquistati durante il matrimonio, ad eccezione dei beni
personali. I beni sono comuni indipendentemente da quale dei due
coniugi abbia effettuato l'acquisto e il pagamento.
- Si possono stabilire quote diverse fra i coniugi?
No, nella comunione legale il principio dell'uguaglianza
delle quote non è derogabile neanche con accordo fra le parti.
- Se un bene è intestato a uno solo dei due coniugi è
ugualmente di proprietà di tutti e due?
Sì, se acquistato in regime di comunione legale.
- Quali sono i beni personali che non rientrano nella
comunione?
a. I beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio.
b. I beni ricevuti dopo il matrimonio per donazione o eredità.
c. I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge.
d. I beni che servono all'esercizio della professione di ciascun
coniuge.
e. I beni ottenuti in risarcimento di un danno e la pensione di
invalidità.
f. I beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita
dei beni personali o con il loro scambio.
Nei casi c, d e f sopra indicati, l'esclusione dalla comunione
deve risultare dall'atto di acquisto, se di esso ha fatto parte
anche l'altro coniuge; se non risulta l'esclusione, il bene è
comune.
- I proventi del lavoro di ciascun coniuge o i frutti
dei beni personali fanno parte della comunione?
No, perché la comunione dei beni riguarda ciò
che si acquista e non i mezzi con cui si acquista. Però, se al
momento dello scioglimento della comunione esistono
dei risparmi, questi devono essere divisi in parti uguali fra
i coniugi.
- Le aziende rientrano nella comunione legale dei beni?
Sì, purché siano gestite da entrambi i coniugi e siano state costituite
dopo il matrimonio.
- Che cosa succede se l'azienda era di appartenenza di
un coniuge prima del matrimonio?
La comunione riguarda solo gli utili e gli incrementi
successivi, sempre che l'azienda sia gestita da entrambi i coniugi.
- Che cosa succede se l'azienda è gestita da uno solo
dei coniugi?
I beni destinati all'esercizio dell'impresa risultano oggetto
di comunione solo se sussistono al momento del
suo scioglimento.
- Chi amministra i beni in comunione?
Per la normale amministrazione, ciascuno dei coniugi; per la straordinaria
amministrazione (alienazioni, iscrizioni ipotecarie, accettazione
di donazioni, locazioni, mutui) deve esserci il consenso di entrambi.
Nel caso della gestione comune di un'azienda, un coniuge può essere
delegato dall'altro per lo svolgimento degli atti necessari all'attività
dell'impresa.
- Che cosa succede se uno dei coniugi compie atti di straordinaria
amministrazione senza il consenso dell'altro?
Se l'atto riguarda un immobile o un bene registrato (auto, barche,
ecc.) può essere annullato dal Tribunale su domanda dell'altro
coniuge. La domanda deve essere proposta entro un anno dalla data
in cui il coniuge è venuto a conoscenza dell'atto, o comunque
dalla sua trascrizione nei pubblici registri. Se l'atto riguarda
un bene mobile, il coniuge che ha trasgredito è obbligato a ricostruire
la comunione nello stato in cui era prima. Se
ciò non è possibile deve provvedere al pagamento del valore equivalente
al bene. Anche in questo caso occorre rivolgersi al Giudice.
- Che cosa succede se i coniugi non sono d'accordo su
decisioni inerenti la straordinaria amministrazione?
Ciascuno di loro può rivolgersi al Giudice, a cui dovrà dimostrare
che la sua decisione è necessaria per il bene della famiglia o
dell'azienda.
- Che cosa succede se uno dei coniugi è lontano o è impedito
a esprimere il consenso sulla decisione dell'altro?
Vale la stessa regola sopra indicata.
- In caso di debiti, i creditori possono rifarsi sui beni
in comunione?
Sì, se i debiti riguardano.
a. Pesi e oneri gravanti sui beni comuni al momento dell'acquisto
(mutui, ipoteche, ecc.).
b. Carichi dell'amministrazione dei beni stessi (per esempio le
spese condominiali).
c. Spese per il mantenimento della famiglia e l'istruzione ed
educazione dei figli; inoltre tutte le spese compiute nell'interesse
della famiglia.
d. Ogni altro impegno economico preso in comune accordo dai coniugi.
- Che cosa succede se i beni comuni non sono sufficienti
a coprire i debiti comuni?
I creditori possono agire sui beni personali di ciascun coniuge,
per un ammontare pari alla metà del credito.
- Che cosa succede se si tratta di debiti personali di
un coniuge?
Quando i beni personali del coniuge non coprono l'ammontare del
debito, i creditori possono rifarsi sui beni della comunione,
nei limiti della quota del coniuge debitore (la metà).
- Fino a quando dura la comunione dei beni?
La comunione dura fino a diverso accordo dei
coniugi, espresso con atto notarile.
Altrimenti termina automaticamente in caso di fallimento di uno
dei due coniugi, separazione consensuale omologata
o giudiziale passata in giudicato, divorzio, annullamento del
matrimonio, oppure in caso di separazione giudiziale
dei beni.
- Che cosa è la separazione giudiziale dei beni?
È una sentenza del Tribunale che può essere richiesta da ciascuno
dei coniugi in caso di interdizione o di inabilitazione dell'altro
coniuge, di cattiva amministrazione dei beni in comunione,
oppure quando la cattiva gestione degli affari mette in pericolo
gli interessi dell'altro coniuge, o dei beni in comune o della
famiglia.
Infine quando l'altro coniuge non contribuisce ai bisogni della
famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità
di lavoro.
- Che cosa avviene al momento dello scioglimento della
comunione dei beni?
Si procede alla divisione dei beni, distribuendo in parti uguali
l'attivo e il passivo. Nell'attivo rientrano non solo gli acquisti
ma anche i risparmi di ciascuno dei coniugi, frutto del lavoro
e del patrimonio personale. Ciascuno dei coniugi ha anche diritto
alla restituzione di somme prelevate dal patrimonio personale
e impiegate in spese e investimenti del patrimonio comune. In
caso di contrasto sulla divisione, ciascuno dei coniugi può ricorrere
al giudice.
- Si può chiedere la divisione dei beni nel giudizio di
separazione o di divorzio?
Sì nella separazione consensuale, no nella separazione
giudiziale, sì nel divorzio. L'atto notarile di trasferimento
di beni immobili fatto in adempimento di una sentenza è soggetto
a imposta di registro in misura fissa (minima).
- È prevista qualche forma di garanzia per i figli?
Sì, se vi sono figli minori il Tribunale per i minorenni può costituire
a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni
spettanti all'altro coniuge, a garanzia del mantenimento, educazione
e istruzione dei figli stessi.
- Se i coniugi scelgono il regime della separazione dei
beni, come sono regolati i loro rapporti patrimoniali?
Ciascuno dei coniugi provvede all'amministrazione del proprio
patrimonio e gli acquisti effettuati sono personali.
- È possibile, in caso di regime di separazione dei beni,
effettuare acquisti in comune?
Sì, ed è quella che si chiama comunione convenzionale,
nella quale si possono prevedere anche quote diverse. In questo
caso la divisione può essere chiesta da ciascun coniuge in ogni
momento.
- Che cosa è il fondo patrimoniale?
È un vincolo su determinati beni che vengono destinati per far
fronte ai bisogni della famiglia. Può essere costituito, con atto
notarile, da uno o da entrambi i coniugi, o da una terza persona,
in questo caso anche con testamento. La proprietà dei beni spetta
a entrambi i coniugi.
- Quando cessa il fondo patrimoniale?
In seguito a divorzio o annullamento del matrimonio; se ci sono
però figli minori, dura fino al compimento della maggiore età
dell'ultimo figlio.
- Che cosa è l'impresa familiare?
È l'impresa nella quale lavorano i coniugi, i parenti entro il
terzo grado o gli affini (parenti dell'altro coniuge) entro il
secondo grado. Tali persone, anche se prestano lavoro nella famiglia,
oltre al mantenimento hanno diritto a partecipare agli utili e
ai beni con essi acquistati, nonché agli incrementi dell'azienda.
- Come viene calcolata la partecipazione ai profitti?
In base alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; il lavoro
della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
- Da chi vengono prese le decisioni nell'impresa familiare?
Le decisioni più rilevanti e quelle di gestione straordinaria
devono essere prese a maggioranza fra tutti i partecipanti alla
impresa familiare.
- Quali sono i doveri fiscali dei coniugi?
Ciascuno dei coniugi deve denunciare i cespiti patrimoniali di
cui è proprietario, per intero in caso di separazione
dei beni o di beni personali, per la metà nel caso di
comunione.
Per l'impresa familiare, ciascun componente deve denunciare i
proventi in base alla sua quota di partecipazione.
- Ci sono responsabilità penali per il coniuge che si
appropria dei beni dell'altro coniuge o comuni?
Nei reati cosiddetti contro il patrimonio (furto, sottrazione
di cose comuni, appropriazione indebita, danneggiamento, truffa)
non è punibile chi ha commesso il fatto in danno del coniuge non
legalmente separato. I reati sono pero punibili su querela del
coniuge offeso se è intervenuta separazione legale.
- La regola della non punibilità vale anche nei confronti
di altri parenti?
Sì, quando si tratti di fatto commesso ai danni di un ascendente
o di un discendente o di un affine in linea retta (es. suocero,
nuora) oppure dell'adottante o dell'adottato, o di un fratello
o sorella conviventi.
Il reato è punibile a querela dell'offeso in caso di fratelli
o sorelle non conviventi, oppure se la persona offesa è uno zio
o un nipote convivente.