(Matrimonio) islamico
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni
celebrati in Italia, secondo il rito Islamico davanti a una delle
guide culto di cui al precedente articolo 2, delegato dalla Comunità,
a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello
stato civile, previa pubblicazione nella casa Comunale. Coloro che
intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma, devono
comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale
richiedono le pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni
accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo
le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che
rilascia in duplice originale ai nubendi.
Subito dopo la celebrazione, il celebrante, spiega ai coniugi gli
effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice
civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno
altresì rendere le dichiarazione che la legge consente siano rese
nell'atto del matrimonio. Il delegato della Comunità davanti al quale
ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato
dall'ufficiale di stato civile all'atto del matrimonio che egli redige
in duplice originale subito dopo la celebrazione Dall'atto di matrimonio
oltre alle indicazione richieste dalle legge civile devono risultare:
il nome e il cognome della guida del culto, delegato dalla Comunità,
dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta
lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i
doveri dei coniugi; le dichiarazione di cui al quarto comma eventualmente
rese dai nubendi. Entro cinque giorni da quello della celebrazione,
il delegato della Comunità trasmette per la trascrizione un originale
dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato
civile del comune dove è avvenuta la celebrazione. L'Ufficiale della
stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del
nulla- osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello
stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento e né da notizia
al delegato della Comunità. Il matrimonio ha effetti civili dal momento
della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha
ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine
prescritto. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni
religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile secondo la legge
e la tradizione islamica.
Sempre più rilevanza assumono oggi le questioni legate alla celebrazione
all’estero del matrimonio da parte del cittadino italiano, sia nel
caso di matrimonio con uno straniero sia nel caso di nubendi entrambi
italiani. Per i più vari motivi infatti anche cittadini residenti
in Italia scelgono con una certa frequenza di sposarsi in un altro
Stato.
L’art. 16 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento dello
stato civile) prevede che il matrimonio all’estero, quando gli sposi
sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano
e l’altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all’autorità
diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all’autorità locale
secondo le leggi del luogo; in quest’ultimo caso una copia dell’atto
è rimessa a cura degli interessati all’autorità diplomatica o consolare.
La celebrazione del matrimonio all’estero da parte del cittadino italiano
residente in Italia può avvenire pertanto dinanzi all’autorità consolare
italiana o dinanzi all’autorità locale. In questa sede ci si soffermerà
su tale ultima modalità .
Secondo l’art. 27 L. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato, la capacità matrimoniale e le altre condizioni
per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun
nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che
uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano
o riconosciuto in Italia.
La legge che stabilisce un impedimento al matrimonio determina anche
le conseguenze della violazione di esso, i termini per farlo valere,
gli eventuali effetti di un certo periodo di vita in comune .
Occorre in proposito ricordare altresì l’art. 115, comma 1, del codice
civile, il quale prevede, con riguardo al matrimonio del cittadino
all’estero, che detto cittadino italiano sia comunque soggetto alle
norme italiane sulle “condizioni necessarie per contrarre matrimonio”
stabilite dagli artt. 84 e segg. cod. civ.
Le condizioni richiamate, com’è noto, riguardano l’età (art. 84),
la sanità mentale (art. 85), l’inesistenza di precedente vincolo matrimoniale
(art. 86). Sono previsti inoltre impedimenti dirimenti: inesistenza
di determinati vincoli di parentela, affinità, adozione tra i nubendi
(art. 87); l’ipotesi del “delitto” (art. 88).
La mancanza di uno dei requisiti o l’esistenza di uno degli impedimenti
suddetti rendono il matrimonio eventualmente contratto invalido con
riferimento all’ordinamento giuridico italiano.
La legge italiana prevede altresì degli impedimenti al matrimonio
(impedimenti impedienti) che non comportano una invalidità di esso
ma una sua semplice irregolarità, la cui unica conseguenza è l’applicazione
di una sanzione pecuniaria nei confronti degli sposi, peraltro di
importo minimo (artt. 134 e 140 cod. civ.).
Tali impedimenti sono costituiti dal lutto vedovile (art. 89) e dall’omissione
delle pubblicazioni, di cui si tratterà nel prosieguo.
Secondo l’art. 28 L. 218/1995, il matrimonio contratto all’estero
è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del
luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi
al momento della celebrazione o dallo Stato di comune residenza in
tale momento.
Come si vede, la norma pone tre criteri tra loro concorrenti per stabilire
la validità dal punto di vista formale del matrimonio: basta che uno
di essi sia soddisfatto per aversi un matrimonio valido per l’ordinamento
giuridico italiano.
D’altra parte, deve essere preso in considerazione anche l’art. 16
L. 218/1995, il quale prevede che la legge straniera non è applicata
se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico, con le conseguenze
di cui al secondo comma della medesima disposizione .
Occorre ricordare in proposito che la Suprema Corte ha avuto modo
di esprimersi sulla compatibilità con l’ordine pubblico del matrimonio
islamico con una pronuncia che, ancorché riferita alla disciplina
anteriore alla L. 218/1995, conserva tutt’oggi la propria rilevanza.
Con detta decisione , la Corte di Cassazione ha affermato che l’insostenibilità
della tesi secondo cui ad un matrimonio contratto da cittadino italiano
all’estero – sia pure nel rispetto delle forme ivi stabilite ed in
presenza delle persone – non potrebbe riconoscersi alcun effetto giuridico,
ove la lex loci preveda caratteristiche contrastanti con i principi
fondamentali del nostro ordinamento, discende dal principio del cd.
favor matrimonii, alla cui stregua l’atto non perde validità se non
sia stato impugnato per una delle ragioni indicate negli artt. 117
e ss. cod. civ. – nelle quali non può essere ricompresa quella del
matrimonio contratto secondo un rito che preveda la poligamia e/o
lo scioglimento del vincolo ad nutum – e non sia intervenuta una pronuncia
di nullità o di annullamento .
Ne deriva che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto
da cittadino italiano all’estero pur secondo una legge che consenta
la poligamia e/o il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite
e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone,
non si può disconoscerne l’idoneità a produrre effetti nel nostro
ordinamento, sino a quando non se ne deduca la nullità e non intervenga
una pronuncia sul punto .
Non mancano d’altra parte taluni i quali sostengono che il matrimonio
islamico, prevedendo istituti quali la poligamia ed il ripudio, non
possa produrre alcun effetto nel nostro ordinamento giuridico per
contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume, trattandosi di
un matrimonio privo del requisito dell’assunzione dell’obbligo reciproco
di fedeltà, requisito da ritenersi essenziale per la configurabilità
giuridica del matrimonio nel nostro ordinamento .
Secondo l’opinione prevalente, come sopra illustrato, non è tuttavia
possibile trarre dai suddetti caratteri del matrimonio islamico la
conseguenza automatica della sua inefficacia nel nostro ordinamento,
sempreché il matrimonio sia stato contratto nel rispetto delle forme
stabilite dalla legge del luogo di celebrazione e sempreché sussistano
i requisiti di stato e capacità dei contraenti.
Il matrimonio contratto all’estero dal cittadino italiano residente
in Italia nelle forme previste dalla legge del luogo di celebrazione
deve essere preceduto dalle pubblicazioni e deve essere seguito dalla
trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano.
Con riguardo alle pubblicazioni, a tale conclusione si deve pervenire
nonostante l’abrogazione dell’art. 115, comma 2, cod. civ. .
Tuttavia, la mancanza di siffatti adempimenti (pubblicazione e trascrizione),
come già in parte accennato, non pregiudica la validità del matrimonio.
La trascrizione in particolare non ha natura costitutiva, ma semplicemente
dichiarativa e di pubblicità.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti, in linea di
principio, i matrimoni celebrati all’estero tra italiani e stranieri
hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora risultino
celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera ; la loro
trascrizione in Italia assume valore meramente certificativo.
Peraltro, nell’ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi
allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana,
l’atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia
impugnato per una delle ragioni previste dall’art. 117 cod. civ. e
non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento .
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare altresì, in senso
conforme, che le norme di diritto internazionale privato attribuiscono
ai matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani o tra italiani
e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento,
sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla
legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell’ordinamento
dello Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali
relativi allo stato e alla capacità delle persone previsti dalla legge
italiana; tale principio – prosegue la Suprema Corte – non è condizionato
dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso
che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa,
e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido sulla base del
principio locus regit actum .
Né le pubblicazioni né la trascrizione sono dunque richieste per la
validità del matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani
secondo la legge straniera; matrimonio che è immediatamente valido
e rilevante per l’ordinamento giuridico italiano.
Con riguardo alle pubblicazioni, occorre peraltro precisare quanto
segue.
La pubblicazione può diventare indispensabile al fine di contrarre
matrimonio all’estero allorché il Paese prescelto richieda preliminarmente
un’attestazione della mancanza di impedimenti al matrimonio o richieda
il rilascio del certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione
di Monaco del 5 settembre 1980 : tali documenti possono essere infatti
rilasciati solo dopo che sia stato dato corso alle pubblicazioni e
non ne siano conseguite opposizioni .
Con riguardo invece alla trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio
celebrato all’estero, sarà cura degli interessati trasmettere copia
dell’atto alle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane
o direttamente all’ufficiale di stato civile italiano richiedendone
la trascrizione .
Deve precisarsi che la trascrizione diventa necessaria per l’efficacia
del matrimonio – si ritiene – solo nel caso di matrimonio cattolico
contratto all’estero da cittadino italiano in uno Stato che ad esso
non ricolleghi effetti civili, al fine di realizzare la fattispecie
del matrimonio canonico-concordatario .
Per quanto concerne infine la prova del matrimonio contratto all’estero
da un cittadino italiano, essa è costituita dall’atto di celebrazione
estratto dai registri dello stato civile dello Stato straniero .
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1 DPR 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, GU 303 del 30 dicembre 2000, Suppl.
ord.
2 La celebrazione davanti all’autorità diplomatica o consolare italiana
all’estero è regolata dagli artt. 10 ss. della legge consolare (DPR
5/01/1967 n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari,
GU 98 del 19/04/1967, Suppl. ord.).
3 Sull’argomento, si veda T. Ballarino, Diritto Internazionale Privato,
Padova, Cedam; R. Calvigioni, Matrimonio degli italiani all’estero:
pubblicazione e trascrizione, disponibile su www.anusca.it all’indirizzo
www.anusca.it/RelazioniXXIIIConvegno/RENZO-CALVIGIONI.rtf; P. Grassano,
Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all’estero; sua validità
interinale fino a quando, nel caso di sua impugnativa, non intervenga
pronuncia di nullità o di annullabilità, disponibile su www.sepel.it
all’indirizzo www.sepel.it/sci/arti2003/pag-501.pdf.
4 Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato, GU Serie gen. 128 del 3 giugno 1995, Suppl.
ord.
5 Ballarino, op. cit.
6 L’art. 16, comma 2, L. 218/1995 stabilisce che, qualora non sia
possibile applicare la legge straniera richiamata dalle norme di conflitto,
“si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento
eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza
si applica la legge italiana”.
7 Cass. civ., sez. I, 2/03/1999, n. 1739, in Riv. dir. internaz. priv.
e proc., 1999, 613.
8 La Corte di Cassazione prende in esame anche l’opinione secondo
cui, nell’ipotesi di matrimonio islamico (e, in ogni caso, contratto
secondo una legge che ammetta la poligamia od il ripudio unilaterale),
l’atto non potrebbe nemmeno essere qualificato come matrimonio nel
senso voluto dal nostro ordinamento poiché il vizio riguarderebbe
lo stesso consenso.
In proposito la S.C. rileva che il principio del “favor matrimoni”
e, quindi, della sua validità interinale non soffre eccezioni in situazioni
che pur configurano la medesima incompatibilità ontologica con l’ordine
pubblico ed attengono, in diversa misura, alla validità del consenso,
quali il matrimonio contratto in violazione degli artt. 84, 86, 87
e 88 cod. civ.: in ipotesi, cioè, espressamente previste dall’art.
117 cod. civ. come motivo di impugnazione del matrimonio, con la conseguente
necessità di una pronuncia di nullità o di annullamento.
9 La Suprema Corte, con la citata sentenza, richiama anche quell’autorevole
indirizzo dottrinario secondo cui occorre distinguere la regolamentazione
del rapporto giuridico controverso dalla rilevazione dei suoi presupposti,
la regolamentazione della questione principale da quella pregiudiziale
o preliminare, con la conseguenza che la disciplina di tali presupposti
o questioni, posta dall’ordinamento straniero, al pari del diritto
o “status” che si presenta come acquisito rispetto alla situazione
da accertare, costituiscono essenzialmente elementi interpretativi
(ove a ciò occorra procedere) delle norme straniere richiamate dalle
disposizioni di diritto internazionale privato per la soluzione del
caso concreto e che, in quanto tali, non sono direttamente immessi
nell’ordinamento interno (la fattispecie verteva sui diritti successori
del coniuge).
10 P. Grassano, Del rapporto del matrimonio islamico con l’ordinamento
italiano, disponibile su www.sepel.it all’indirizzo www.sepel.it/articoligrassano.htm.
11 Cfr. R. Calvigioni, op. cit.
12 Cass. 1739/1999 cit.; Cass. civ., sez. I, 13/04/2001, n. 5537,
in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2002, 149.
13 Sul punto, v. anche P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino
italiano all’estero cit.
14 Cass. civ., sez. I, 19/10/1998, n. 10351, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1999, 595.
15 Legge n. 950 del 19/11/1984, Ratifica ed esecuzione della convenzione
relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione
sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a monaco il
5 settembre 1980, GU 18 del 22 gennaio 1985.
16 R. Calvigioni, op. cit.
17 Si vedano, rispettivamente, gli artt. 16 e 17; 12, comma 11, DPR
396/2000.
18 Alle condizioni poste dalla legge di esecuzione del Concordato.
Ballarino, op. cit.; P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino
italiano all’estero cit.
19 Cass. civ., sez. I, 28/04/1990 n. 3599, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 1991, 750.
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