Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò
che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80 Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa
della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785,
2694).
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto
il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno
dei promittenti.
Art. 81 Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o
per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso
a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla
richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto
motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra
parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di
quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese
e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa
ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di
celebrare il matrimonio (2964 e seguenti).
CAPO II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello
stato
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico é
regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi
speciali sulla materia.
Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello
Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito
nella legge speciale concernente tale matrimonio.
CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato
civile
SEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera
di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto
sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori
e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte
d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera
di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel
quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116,
117, 119, 414 e seguenti).
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero
può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal
caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente
(65, 116, 117, 124, c.p. 556).
Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in
cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per
il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto
dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio
nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione
o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche
nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato
nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.
84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una
è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra
(116, 117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura,
si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata
sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili
del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio
siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della
L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato
dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei
coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente
escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato
che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.
84 e del comma quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90 Assenza del minore
Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello
nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista
il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)
Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE II Delle formalità preliminari del matrimonio
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione
fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale
di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo
di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori
di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto
deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre
degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (115,
138).
Art. 94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile
del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni
di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche
nel comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede
a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione
deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile
richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.
Art. 95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale
almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100,
115, 138).
Art. 96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da
persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).
Art. 97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato
civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli
sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli
sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di
pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi
non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio
a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso
la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con
ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta
dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si
applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio
1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale
di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto
integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità
a termini e per gli effetti di cui all'art. 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale
di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.
Art. 98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla
pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo
compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi,
la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione ( con
le modifiche apportate dal D.Lgs. 51/98)
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre,
per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la
riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancellierei,
dichiarano, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli impedimenti
stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti
articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione
e sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi,
per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare
all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione,
gli atti previsti dall'art. 97.
Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale
dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio
senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto,
purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti
non suscettibili di dispensa (86, 87).
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo
con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).
SEZIONE III Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102 Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali
entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro
parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390
e seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore
o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che
vuole contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto
di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto,
ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo
(117 e seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato contratto
e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se
sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di
uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa
essere promossa l'interdizione (414 e seguenti).
Art. 103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente
il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione
di domicilio nel comune dove siede il tribunale
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc.
Civ. 137, 163) agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune
nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
Art. 104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge,
sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata
in giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente
o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE IV Della celebrazione del matrimonio
Art. 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale
davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta
di pubblicazione (94, 109).
Art. 107 Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla
presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli
artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente,
l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente
in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in
matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art. 108 Inapponibilità di termini e condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito
e in moglie non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello
stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se
ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione
si hanno per non apposti.
Art. 109 Celebrazione in un comune diverso
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un
comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato
civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99,
richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve
celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita.
Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale
davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia
autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato
all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla
casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in
cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni,
procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.
Art. 111 Celebrazione per procura
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito
delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio
per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli
sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal
tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione
è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il
matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone
al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle
forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta
giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio,
elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro
coniuge al momento della celebrazione.
Art. 112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del
matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei
motivi (98,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello
stato civile
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio
che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità
di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni,
a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano
saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE V Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri
nello Stato
Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima
di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo
le forme ivi stabilite (84 e seguenti).
La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93,
94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si
fa nel comune dell'ultimo domicilio.
Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente
del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto
nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli
artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far
fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e
seguenti).
SEZIONE VI Della nullità del matrimonio
Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87
e 88
Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere
impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero
e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo
e attuale (125,127).
Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato
dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa
azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore
non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda,
proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta
ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore
età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia
accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato
finché dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi
del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato
dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche
nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'art. 68.
Art. 118 (abrogato)
Art. 119 Interdizione
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere
impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano
un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza
di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata
pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio.
Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona
che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi
è stata coabitazione per un anno.
Art. 120 Incapacità di intendere o di volere
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque
non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere,
per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione
del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno
dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà
mentali.
Art. 121 (abrogato)
Art. 122 Violenza ed errore
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso
è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale
gravità derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il
cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della
persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti
le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe
prestato il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché
l'errore riguardi:
l) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o
deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta
riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta
irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione
di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta
irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto
in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233,
se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno
dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato
il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
Art. 123 Simulazione
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli
sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare
i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione
del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto
come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro
coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione
deve essere preventivamente giudicata (86, 117).
Art. 125 Azione del pubblico ministero
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo
la morte di uno dei coniugi.
Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può,
su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea
durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi
o uno di essi sono minori o interdetti.
Art. 127 Intrasmissibilità dell'azione
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se
non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Art. 128 Matrimonio putativo
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido
si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia
la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede,
oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato
da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli
nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto
ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla
sentenza che dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo
dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i
coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati
o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia
o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non
si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di
figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.
Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto
ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi
e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere
somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore
dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato
a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica
l'art. 155.
Art. 129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto
a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio
sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del
danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente
al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti
al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto
a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare
la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso
per il pagamento dell'indennità.
SEZIONE VII Delle prove della celebrazione del matrimonio
Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio,
se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato
civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non
dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
Art. 131 Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio,
sana ogni difetto di forma.
Art. 132 Mancanza dell'atto di celebrazione
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile
l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale
o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito
nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio
è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso
di stato.
Art. 133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale,
l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura
al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti
riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
SEZIONE VIII Disposizioni penali
Art. 134 Omissione di pubblicazione
Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 80.000 a lire 400.000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile
che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta
dalla prescritta pubblicazione (93 e seguenti).
Art. 135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 40.000 a lire 200.000 l'ufficiale dello stato civile che ha
proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di
cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo
comma dell'art. 97.
Art. 136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio,
quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 100.000 a lire 600.000.
Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei
testimoni
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 60.000 a lire 400.000 l'ufficiale dello stato civile che ha
celebrato un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art. 138 Altre infrazioni
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque
modo contravviene alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99, 106,
107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui
non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Art. 139 Cause di nullità note a uno dei coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di
nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito,
se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 80.000 a lire 400.000.
Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale
che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 160.000.
Art. 141 Competenza
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Art. 142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi
contemplati non costituiscono reato più grave.
CAPO IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti
e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia
e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze
e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire
ai bisogni della famiglia.
Art. 143 bis Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva
durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano
la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento del giudice
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità,
l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai
coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto
il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione
della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia
richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento
non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze
dell'unità e della vita della famiglia.
Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare
Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143
è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570)
senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce
giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni
del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento
degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.
Art. 147 Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire
ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 148 Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di
lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi
sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di
prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari
affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni,
può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in
proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge
o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione
della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce
titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore,
possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto
di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme
del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.