- Quali sono le condizioni per sposarsi?
La differenza di sesso fra gli sposi, il loro consenso e il rispetto
delle forme stabilite per la celebrazione.
- A quanti anni ci si può sposare?
Bisogna aver compiuto i 18 anni, ma chi ne ha più di 16 può ottenere
l'autorizzazione dal Tribunale per i Minorenni.
- Ci sono persone che non possono sposarsi?
Sì. Chi è già coniugato e il suo matrimonio è ancora valido agli effetti
civili, chi ha rapporti di parentela o affinità con l'aspirante coniuge,
chi è interdetto per infermità mentale, chi è stato condannato per omicidio
o per tentato omicidio del coniuge dell'altro.
- Quale tipo di parentela e affinità tra gli aspiranti sposi
impedisce le nozze?
La parentela in linea retta (ascendenti e discendenti) o in linea collaterale
fino al terzo grado (fratelli e sorelle, zii e nipoti) e l'affinità
(il rapporto tra uno degli sposi e i parenti dell'altro) in linea retta
o in linea collaterale fino al secondo grado.
- Due figli adottivi di una stessa persona possono sposarsi?
No, e neanche un figlio adottivo con il figlio del genitore adottante,
un adottato con il coniuge del genitore adottante o il genitore adottante
con il coniuge dell'adottato.
- La donna vedova, o il cui matrimonio sia stato annullato,
può risposarsi subito?
No. Deve attendere 300 giorni dalla morte del marito o dall'annullamento
del matrimonio. Può ottenere però l'autorizzazione dal Tribunale se
dimostra di non essere in stato di gravidanza.
- Quali tipi di matrimonio sono previsti dalla legge italiana?
Il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, quello
celebrato da un ministro del culto cattolico in base al Concordato con
la S. Sede (matrimonio concordatario), o da ministri di culti ammessi
nello Stato. In questi ultimi casi il matrimonio acquista gli effetti
civili con la trascrizione nei registri di stato civile.
- Il matrimonio civile come e dove si celebra?
Si celebra pubblicamente, nella casa comunale, alla presenza di due
testimoni davanti all'ufficiale di stato civile. Questi dà lettura degli
articoli del codice che regolano i diritti e i doveri dei coniugi, riceve
le dichiarazioni degli sposi e li dichiara uniti in matrimonio.
- Il matrimonio concordatario ha gli effetti di quello civile?
Sì, perché il sacerdote svolge sia le funzioni religiose sia le formalità
civili, trasmettendo poi l'atto di matrimonio al Comune per la trascrizione.
- Sposarsi in Chiesa o in Comune: quali differenze comporta?
Il matrimonio civile può essere annullato solo dal Tribunale civile,
quello concordatario sia dal Tribunale ecclesiastico sia da quello civile.
- I non cattolici possono celebrare il matrimonio secondo il
loro rito?
Sì, purché il loro culto sia ammesso nello Stato. In questo caso il
ministro del culto celebra le nozze dopo aver ottenuto l'autorizzazione
dall'ufficiale di stato civile, al quale trasmetterà l'atto di matrimonio
per la trascrizione nei registri dello stato civile. Per l'eventuale
annullamento non si applicano le leggi religiose, ma soltanto quelle
dello Stato italiano.
- Il matrimonio celebrato all'estero ha valore in Italia?
Sì, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla
legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione
o dalla legge dello Stato di comune residenza. Secondo la legge italiana,
il matrimonio celebrato davanti al Console all'estero equivale al matrimonio
celebrato davanti all'ufficiale di stato civile in Italia.
- Se il matrimonio è celebrato all'estero, per l'eventuale giudizio
di nullità, di divorzio o di separazione è competente il Giudice italiano?
Il Giudice italiano è competente nei seguenti casi: uno dei coniugi
è domiciliato o residente in Italia; il coniuge convenuto ha in Italia
un rappresentante autorizzato a stare in giudizio o accetta la giurisdizione
italiana; uno dei coniugi è cittadino italiano; il matrimonio è stato
celebrato in Italia.
- Quali sono le conseguenze per una donna italiana che sposa
uno straniero?
Può acquistare la cittadinanza del marito, pur continuando a mantenere
la propria. In questo caso avrà la doppia cittadinanza.
- Da quale legge sono regolati i rapporti con il marito?
Si applica la legge nazionale comune o, in mancanza, la legge dello
Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
- Quali conseguenze ha il matrimonio sul cognome della donna?
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e, se vedova,
lo conserva, perdendolo nel caso passi a nuove nozze.
- Al momento del matrimonio si può scegliere il regime di comunione
o separazione dei beni?
Sì. Al momento del matrimonio si applica automaticamente il regime di
comunione dei beni; di comune accordo si può però scegliere quello di
separazione dei beni.
- Nel caso in cui i coniugi o uno di essi non abbiano la nazionalità
italiana, come sono regolati i rapporti patrimoniali?
Si applica la legge nazionale comune o, in mancanza, la legge dello
Stato nel quale si svolge in prevalenza la vita coniugale. I coniugi
possono anche convenire per iscritto di sottoporre i loro rapporti patrimoniali
alla legge nazionale di uno di essi o alla legge dello Stato nel quale
uno dei coniugi risiede.
- Esiste, nella legge, una distinzione di compiti tra moglie
e marito?
No, nessuna: ciascuno deve contribuire ai bisogni della famiglia in
relazione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale
o casalingo.
- Quali sono i diritti e i doveri dei coniugi?
La fedeltà, l'assistenza morale e materiale reciproca, la collaborazione
nell'interesse della famiglia, la coabitazione.
- Chi decide dove fissare la residenza della famiglia?
Lo decidono marito e moglie, di comune accordo. Ciascuno di loro può
però avere il proprio domicilio nel luogo dove ha stabilito la sede
principale dei suoi affari o interessi.
- Che cosa succede se marito e moglie non sono d'accordo su
una decisione?
Ciascuno dei coniugi può rivolgersi al Giudice Tutelare, che tenterà
di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambi. Se ciò non
riesce, su richiesta delle parti il Giudice adotterà la decisione che
ritiene più adeguata alle esigenze della famiglia.
- Quali sono le conseguenze se uno dei coniugi non adempie agli
obblighi familiari?
Se vengono violati i doveri inerenti al matrimonio, sia la moglie sia
il marito possono chiedere la separazione giudiziale con addebito. Seno
previste anche responsabilità penali.
- Quando cessa l'obbligo di coabitazione?
Quando è stata proposta domanda di separazione, di dichiarazione di
nullità del matrimonio o di divorzio. oppure se vi è una giusta causa.
Se un coniuge si allontana senza giusta causa dal domicilio familiare,
nei suoi confronti viene sospeso il diritto all'assistenza morale e
materiale.
- Che cosa succede a chi, già coniugato, si sposa con un'altra
persona?
Commette reato di bigamia, anche se il matrimonio è stato celebrato
all'estero senza essere trascritto in Italia. Il fatto non costituisce
reato se uno dei matrimoni è celebrato con rito religioso senza effetti
civili. La pena è la reclusione da 1 a 5 anni, aggravata nel caso di
inganno dell'altro coniuge.
- È punito il coniuge che provoca la celebrazione di un matrimonio
con l'inganno?
Sì, il coniuge che nasconde all'altro l'esistenza di fatti che possano
rendere nullo il matrimonio commette reato, punibile con la reclusione
fino a 1 anno e con una multa.
- L'adulterio costituisce reato?
Non più. L'infedeltà è rilevante soltanto ai fini dell'addebito della
separazione.
- Si può essere incriminati per avere abbandonato il domicilio
coniugale?
Il solo abbandono non costituisce reato, a meno che il coniuge, il genitore
o il tutore che si allontana dal domicilio familiare, in modo definitivo
e senza giustificazione, manchi di prestare all'altro coniuge o al figlio
minorenne la necessaria assistenza morale, materiale ed economica.
La pena è la reclusione fino a 1 anno oppure una multa.
- Si può essere incriminati per mancato sostentamento del coniuge
o dei figli minori?
Sì, qualora il coniuge e i figli siano in stato di bisogno e ciò vale
anche in caso di separazione o di divorzio. La pena è della reclusione
fino a 1 anno e una multa.