Le informazioni su pratiche
che riguardano attività giurisdizionali sono fornite per agevolare
il rapporto del cittadino con gli Uffici giudiziari, ma sono qui
solo indicative. L'autonoma interpretazione di ogni Giudice in materia
infatti, comporta la possibilità di differenti orientamenti giurisprudenziali
sul territorio.
CHI
I coniugi che vogliono separarsi legalmente o,
essendo già separati, vogliono ottenere il divorzio(¹),
debbono rivolgersi al Tribunale competente per territorio e, se sono
completamente d'accordo tra loro sulle condizioni alle quali separarsi
o divorziare, possono presentare una domanda congiunta.Nel caso di
domanda congiunta di separazione personale o divorzio il
Tribunale competente è quello del luogo di residenza o domicilio di
uno dei due coniugi.
(¹)Le regole di
procedura dettate per il divorzio, ora sono
applicabili anche alla separazione (Art.23, Legge
6 marzo 1987, n. 74). Alle cause di separazione o
divorzio partecipa anche il Pubblico Ministero
(art.70 cod. proc. civ.).
QUANDO
I coniugi che sono d'accordo
possono fare domanda congiunta di separazione
personale e di divorzio senza l'assistenza di
avvocato difensore. Infatti:
1) l'art. 707 del codice procedura civile
stabilisce che davanti al (Presidente del)
Tribunale "i coniugi debbono comparire
personalmente ... senza assistenza del
difensore", come una delle poche eccezioni
alla regola generale secondo la quale davanti al
Tribunale è necessaria l'assistenza di un
avvocato (art.82, cod.proc.civ.);
2) la Corte di cassazione e la Corte
Costituzionale hanno chiarito che, in questo caso,
l'assistenza del difensore non è necessaria né
obbligatoria, anche se non è vietata (C. Cass,
sentenza n.1050 del 18/4/1974, sez I; C. Cost.
sentenze 30 giugno 1971, n. 151 e 16 dicembre
1971, n. 201 (2).
Non tutti i Tribunali seguono questa
giurisprudenza anche per il caso di domanda
congiunta di divorzio e, trattandosi di
interpretazione della legge, ogni Tribunale è
libero di decidere.
L'assistenza di un avvocato è assolutamente
necessaria, invece, oltre che, sempre e comunque,
nel caso in cui i coniugi non sono d'accordo sulle
condizioni della loro separazione o del divorzio,
quando la causa, anche se iniziata senza avvocato,
deve essere proseguita perché il Tribunale non
ritiene di omologare la separazione o il divorzio (²).
(²)La massima di questa
decisione si può trovare, nella banca dati del
CED della Corte di cassazione (Italgiure-Find) e
nella Rivista del Massimario Civile della Corte di
cassazione, Anno 1974, massima n.368994. Mentre,
la sentenza è pubblicata integralmente nelle
riviste Giurisprudenza Italiana, Anno 1974, parte
I, pag.1881; Diritto di famiglia, Anno 1974, parte
I, pag.619.
COME
Non avendo l'assistenza di un
avvocato, gli interessati debbono, però,
occuparsi personalmente di tutto ciò che è
necessario ed indispensabile in materia di
documenti, notifiche, copie, avvisi, ecc., per i
quali possono chiedere informazioni alla
Cancelleria del Tribunale o all'URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico) se già esistente
presso il Tribunale.
I coniugi che vogliono procedere congiuntamente,
debbono presentare alla Cancelleria del Tribunale
un ricorso, in carta semplice, nel quale chiedono
di comparire davanti al Presidente del Tribunale
per ottenere il decreto di omologazione della loro
separazione personale o la sentenza di divorzio.
Nel caso del divorzio la legge distingue tra
scioglimento del matrimonio, se i coniugi si erano
sposati con rito civile, e di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, se il rito era
quello religioso. Questa distinzione è importante
perché nella domanda di divorzio bisogna
precisare se si chiede lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
Nella domanda di separazione personale o di
divorzio, oltre alla indicazione delle generalità
dei coniugi ed al Tribunale che deve pronunciarsi,
debbono essere presentati, in particolare, i
motivi che sono a base della separazione o
divorzio e, se i coniugi hanno figli minori, le
condizioni del loro affidamento e mantenimento.
I coniugi debbono presentarsi insieme per
depositare la domanda perché il Cancelliere deve
identificarli, tramite documenti di identità, ed
autenticare le loro firme.
Si ricorda che, dal punto di vista fiscale, a
prescindere dalla assistenza o meno di un
avvocato, tutti gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi al procedimento di
separazione personale e di divorzio sono esenti da
imposte di bollo, di registro e da ogni altra
tassa (art.19 Legge 6 marzo 1987, n.74 - Corte
Costituzionale, sentenza n° 154/99).
Sono, comunque, escluse da tale esenzione, secondo
il parere ufficiale del Ministero della Giustizia,
le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione
del Procuratore della Repubblica per il rilascio
di estratti di atti di stato civile in copia
integrale, da allegare al ricorso di separazione o
divorzio (queste domande sono, quindi, soggette al
pagamento dell'imposta di bollo: Circolare 15
luglio 1999 della Direzione generale degli affari
civili e delle libere professioni).