Quando
e come richiedere e ottenere il divorzio - Informazioni su effetti, conseguenze
e rapporti economici (assegno) dopo il Divorzio.
Scioglimento del matrimonio civile: il divorzio
Il divorzio scioglie il vincolo coniugale, ma molti rapporti
fra gli ex coniugi permangono,
soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti economici e i figli minori.
Qui si spiega quando e come si può chiedere il divorzio e quali sono
le sue conseguenze.
Che cosa è il divorzio?
È lo scioglimento del matrimonio civile. Per i
matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune)
e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio
incide soltanto sugli effetti civili.
Che effetto ha il divorzio sul matrimonio
religioso?
Per la Chiesa il matrimonio
religioso perdura finché non ne venga pronunciato
l’annullamento. Pertanto chi divorzia per la
Chiesa risulta ancora sposato e non si può
risposare con rito religioso. Analoghi principi
valgono per gli altri culti.
Quando si può chiedere il divorzio?
La legge prevede i seguenti casi in cui è
possibile richiedere il divorzio:
a. Quando i coniugi siano separati legalmente da
almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi
per la prima volta davanti al Presidente del
Tribunale, e sia intervenuta la separazione
consensuale omologata e la sentenza di separazione
giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può
dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima
del dicembre 1968.
b. Se l’altro coniuge, cittadino straniero, ha
ottenuto all’estero l’annullamento e lo
scioglimento del matrimonio e si è risposato
all’estero.
c. Se l’altro coniuge è stato condannato con
sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni
o all’ergastolo, oppure a qualsiasi pena
detentiva per incesto o per delitti contro la
libertà sessuale o per induzione o sfruttamento
della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio
volontario di un figlio o per tentato omicidio del
coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena
detentiva, con due o più condanne, per lesioni
aggravate, violazione degli obblighi di assistenza
familiare, maltrattamenti, circonvenzione
d’incapace ai danni del coniuge o di un figlio.
d. Se il matrimonio non è stato consumato.
e. Se è stata pronunciata sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso.
Per ottenere il divorzio è sempre necessario
fare una causa e avere l’assistenza di un avvocato?
Sì, è sempre necessario
Quanti tipi di divorzio esistono?
Sotto il profilo della procedura due, il divorzio
consensuale e quello contenzioso.
Che differenza c’è?
Nel divorzio consensuale le due
parti sono già d’accordo sulle condizioni concernenti l’affidamento
dei figli, l’assegno, la casa, la divisione patrimoniale, ecc. Esse
presentano un unico ricorso e devono confermare la loro volontà davanti
al Tribunale che pronuncerà la sentenza. Nel divorzio contenzioso
uno solo dei coniugi presenta la domanda al Presidente del Tribunale,
che stabilisce la convocazione dell’altro coniuge, il quale avanzerà
le sue richieste. Se necessario, il Presidente pronuncia i provvedimenti
di urgenza, quindi la causa prosegue avanti al Giudice Istruttore
per raccogliere le prove necessarie in relazione alle domande delle
parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la sentenza.
Il procedimento è del tutto uguale a quello per
la separazione giudiziale.
Ci si può opporre al divorzio chiesto
dall’altro coniuge?
Non ci si può opporre se la
richiesta è motivata dai fatti previsti dalla
legge; si può però far presente, se è il caso,
che mancano i presupposti: per esempio se dopo la
separazione legale è avvenuta una
riconciliazione.
Il giudice del divorzio è libero di confermare
o modificare quanto stabilito nella separazione?
Sì, è libero di farlo. Le
condizioni della separazione non sono vincolanti.
Quali sono i criteri per stabilire l’affidamento
dei figli?
Gli stessi della separazione legale. In più, nel
divorzio, la legge prevede l’affidamento congiunto
o alternato a entrambi i genitori.
Che cosa deve fare il genitore che cambia
residenza o domicilio?
Dove comunicarlo all’altro
genitore entro 30 giorni.
Quali sono i criteri per stabilire il
mantenimento dei figli?
Gli stessi criteri della
separazione legale. Inoltre dove essere stabilito
l’adeguamento automatico dell’assegno, almeno
con riferimento agli indici di svalutazione
monetaria (ISTAT).
Quali sono i criteri per stabilire l’assegnazione
della casa familiare?
L’abitazione nella casa
familiare spetta di preferenza al genitore a cui
vengono affidati i figli e con il quale i figli
convivono oltre la maggiore età. Il Giudice dovrà
anche valutare le condizioni economiche dei
coniugi e le ragioni della decisione e favorire il
coniuge più debole. L’assegnazione della casa,
se di proprietà comune o dell’altro coniuge, può
essere trascritta nei registri immobiliari, con
l’effetto che se la casa viene venduta il terzo
acquirente deve rispettarne la destinazione. Se la
casa è in locazione, l’assegnatario subentra
nel contratto, previo avviso al proprietario.
Quali sono le conseguenze del divorzio
per i coniugi?
Tutti e due riacquistano lo
stato libero e possono contrarre nuovo matrimonio
valido agli effetti civili.
La donna perde il cognome del marito, a meno che
il Tribunale, su sua richiesta, non la autorizzi a
conservarlo per particolari motivi. Si perdono
anche i diritti ereditari relativi alla
successione del coniuge tranne per particolari
casi.
In quali casi il divorziato ha dei diritti
sull’eredità dell’ex coniuge?
Quando si trova in stato di bisogno e aveva diritto
all’assegno di divorzio, può richiedere al Tribunale
un assegno periodico a carico dell’eredità. Il Tribunale terrà conto
dell’importo delle somme percepite, della gravità dello stato di bisogno
e dell’eventuale pensione di riversibilità (vedere gli ultimi due
punti di questo capitolo); inoltre terrà conto del valore dei beni
ereditari, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni
economiche. Su accordo delle parti l’assegno può essere liquidato
in un’unica soluzione. Il divorziato perde il diritto all’assegno
se si risposa o perde lo stato di bisogno.
Come vengono regolati i rapporti economici
fra divorziati?
II Tribunale dispone che uno
dei coniugi paghi periodicamente un assegno
all’altro, quando questi non abbia mezzi
adeguati, e comunque non possa procurarseli per
ragioni oggettive, per provvedere al proprio
mantenimento secondo il tenore di vita precedente
alla separazione. Questo assegno deve essere
aggiornato automaticamente, almeno in base
all’indice ISTAT.
Quali sono gli elementi da tenere in considerazione
per determinare l’entità dell’assegno?
Le condizioni economiche dei
coniugi, le ragioni della frattura familiare, il
contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione
della famiglia e alla formazione del patrimonio di
ciascuno e di quello comune, il reddito di
entrambi e, infine, la durata del matrimonio.
Se il coniuge che percepisce l’assegno
si risposa, continua ad averne diritto?
No. Automaticamente lo perde.
È possibile ottenere una liquidazione
globale, invece di un assegno mensile?
Sì, ma i coniugi devono
essere d’accordo e il Tribunale deve giudicare
giusta la liquidazione; una volta accettata questa
soluzione, in seguito non si potrà avanzare più
nessuna altra domanda di contenuto economico.
Sono previste garanzie per l’adempimento
degli obblighi economici?
Si può iscrivere l’ipoteca
giudiziale sui beni del coniuge che deve versare
l’assegno; inoltre il Tribunale può chiedere
che egli fornisca garanzie adeguate, se esiste il
pericolo che possa sottrarsi agli obblighi
economici nei confronti dell’ex coniuge o dei
figli.
Che cosa può fare il divorziato, quando
non riceve l’assegno che gli è dovuto?
Può ricorrere alle normali azioni esecutive per
il recupero del credito. Inoltre, dopo aver richiesto il pagamento
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se il pagamento
non avviene nei successivi 30 giorni, il creditore può notificare
la sentenza di divorzio a chi normalmente corrisponde
somme di denaro all’ex coniuge (datore di lavoro, inquilino) invitandolo
a versare direttamente a lui le somme dovute; se ciò non avviene,
il creditore può agire in via esecutiva direttamente nei confronti
del terzo.
In ogni caso il datore di lavoro non può versare
all’ex coniuge creditore più della metà della
somma che deve all’inadempiente. Il Tribunale può
anche disporre il sequestro dei beni del debitore
e di metà dei suoi crediti per prestazioni
lavorative.
È reato non corrispondere l’assegno dovuto
al coniuge divorziato?
Sì, e chi lo commette è
punibile su querela di parte, con la reclusione
fino a 1 anno e/o con una multa.
La sentenza di divorzio del Tribunale
può essere modificata?
Sì, se il coniuge che ne ha
interesse propone appello nei termini di legge: in
questo caso si procede ad un riesame della
situazione da parte del Giudice di secondo grado.
Si possono modificare successivamente,
se sopravvengono giustificati motivi, le disposizioni sull’affidamento
dei figli o sul contributo economico?
Sì, su richiesta della parte
interessata.
Il divorziato/a ha dei diritti sulla liquidazione
per fine rapporto di lavoro dell’ex coniuge?
Sì, se non si è risposato/a e riceve l’assegno
di divorzio. In questo caso gli spetta il 40% della
liquidazione riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso
con il matrimonio.
Il divorziato/a ha diritto alla pensione
di riversibilità?
Sì, ma soltanto se non si è
risposato/a, se aveva diritto all’assegno e se
il rapporto da cui trae origine il trattamento
pensionistico è anteriore alla sentenza di
divorzio. Se l’ex coniuge defunto non si era
risposato, il divorziato/a ha diritto a tutta la
pensione; in caso contrario, su sua richiesta, il
Tribunale gli attribuisce una parte della pensione
e degli altri assegni spettanti al coniuge
superstite, tenuto conto della durata dei
rispettivi matrimoni.
Che cosa è la pensione di riversibilità?
È quella pensione che, in
caso di morte di chi la percepiva, passa al
coniuge, ai figli e ai parenti del pensionato/a