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La gestione e l’amministrazione dei beni in regime di comunione
legale spetta ad entrambi i coniugi, i quali possono agire disgiuntamente
per gli atti di normale amministrazione, mentre per ciò che riguarda
gli atti di straordinaria amministrazione, occorre il consenso di
entrambi.
Ne consegue che, gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario
consenso dell’altro, e da questi non convalidati, sono annullabili
ai sensi dell’art.184 c.c., se riguardano beni immobili o beni mobili
registrati.
Il coniuge pretermesso può agire per l’annullamento del contratto
nei confronti del coniuge che ha compiuto l’atto di disposizione e
del terzo, entro il termine di prescrizione di un anno dalla conoscenza
o dalla trascrizione, così come prescritto dal predetto articolo;
non si applica invece, in relazione all’annullamento degli atti di
disposizione dei beni comuni dei coniugi, il disposto di cui all’art.1442
c.c., che in materia di azione di annullamento dei contratti, prevede
come termine di prescrizione quello quinquennale.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, nella sentenza
n. 16099 del 27.10.2003, dichiara che per gli atti di straordinaria
amministrazione, il consenso dell’altro coniuge si configura come
un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto,
la cui mancanza si traduce in un vizio del negozio, sanzionabile con
l’annullamento ad iniziativa del coniuge pretermesso, il quale deve
agire entro il termine di prescrizione breve di un anno ex art 184
c.c., in luogo della prescrizione quinquennale cui è soggetta ex art.
1442 c.c., l’azione di annullamento dei contratti.
L’applicabilità della prescrizione annuale in deroga alla regola generale
di cui all’art.1442 c.c., è posta proprio al fine di evitare abusi
di un coniuge ai danni dell’altro, nonché al fine di garantire l’interesse
dei terzi alla certezza dei rapporti giuridici.
L’annullamento in questione è opponibile al terzo, il quale viene
tutelato sul piano contrattuale nei rapporti con il coniuge contraente;
potrà infatti il terzo rifiutare la propria prestazione attraverso
l’eccezione di inadempimento, o esperire il rimedio della risoluzione
del contratto, potendo richiedere anche il danno precontrattuale in
caso di annullamento dell’atto stipulato.
Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili,
l’art.184 3° c.c. non prevede detto consenso, limitandosi a porre
a carico del coniuge che ha effettuato l’atto in questione, l’obbligo
di ricostituire, ad istanza dell’altro, la comunione nello stato in
cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile,
di pagare l’equivalente del bene secondo i valori correnti all’epoca
della ricostituzione della comunione.
E’ fatta comunque salva la possibilità di ottenere dal Giudice l’autorizzazione
a compiere gli atti eccedenti la normale amministrazione, quando ciò
sia necessario nell’interesse della famiglia, e uno dei coniugi si
rifiuti o sia impedito a prestare il proprio consenso.
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