Successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, il
regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza
di diversa convenzione, è costituito dalla COMUNIONE DEI BENI.
I coniugi possono derogare, in qualsiasi momento, al regime legale
di comunione mediante una convenzione matrimoniale (che deve essere
stipulato per atto pubblico a pena di nullità), accordandosi per un
regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI, di COMUNIONE CONVENZIONALE
ovvero per la costituzione di un FONDO PATRIMONIALE.
La scelta del regime di separazione può essere dichiarata nell'atto
di celebrazione del matrimonio.
Indipendentemente da detti accordi i coniugi non possono derogare
ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio
e specificatamente ai doveri patrimoniali di contribuire ai bisogni
della famiglia, di mantenere/concorrere al mantenimento dei figli
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità
di lavoro professionale o casalingo.
La Comunione Legale
Come detto in mancanza di diversa convenzione , i rapporti patrimoniali
tra i coniugi sono disciplinati dalle regole della comunione legale.
Quali sono i beni che formano oggetto della comunione legale?
Rientrano automaticamente nella comunione (così detta comunione immediata):
a) i beni acquistati dai due coniugi insieme o separatamente durante
il patrimonio (ad esclusione dei beni personali)
b) le aziende gestite da entrambi i coniugi e, costituite dopo il
matrimonio. Nel caso di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente
al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli
utili e gli incrementi.
Esistono poi una serie di beni che, durante il matrimonio, appartengono
al coniuge che li ha percepiti, e solo se non consumati al momento
dello scioglimento della comunione, sono divisi in parti uguali tra
i coniugi (così detta comunione del residuo) e sono:
a) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi,
b) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi
c) i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi
costituita dopo il matrimonio
d) gli incrementi derivanti dall'esercizio dell'impresa di uno dei
coniugi costituita prima del matrimonio.
Non cadono in comunione i beni personali di ciascun coniuge:
a) i beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio;
b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di
donazione o successione;
c) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione
attinenti alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
d) i beni di uso strettamene personale di ciascun coniuge;
e) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge,
tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte
della comunione;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali
o col loro scambio.
NOTA BENE: qualora i beni indicati alle lettere d); e) e f) fossero
beni immobili o mobili registrati, il loro acquisto, pur avvenuto
in costanza di matrimonio, sarà escluso dalla comunione, solo qualora
lo stesso risulti dall'atto di acquisto al quale sia stato parte anche
l'altro coniuge.
A chi spetta l'amministrazione dei beni della comunione?
In applicazione del principio di uguaglianza sancito con la riforma
del diritto di famiglia, l'amministrazione del patrimonio in comunione
spetta ad entrambi i coniugi.
Entrambi i coniugi, anche disgiuntamente, possono porre in essere
tutti quegli atti di utilizzazione, conservazione o manutenzione di
beni che riguardino i bisogni ordinari della famiglia (così detti
atti di ordinaria amministrazione), mentre gli atti di straordinaria
amministrazione spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
E bene però precisare che qualora un atto di straordinaria amministrazione
sia posto in essere da un solo coniuge senza il consenso dell'altro,
l'atto:
* se concerne beni immobili è annullabile, ma l'azione può essere
proposta solo entro un anno dalla data di conoscenza;
* se concerne beni mobili è valido, ma il coniuge che l'ha posto in
essere è tenuto a reintegrare lo stato della comunione .
Per quali debiti rispondono i beni della comunione?
I beni della comunione rispondono per i così detti "debiti
della comunione" e cioè:
a) le spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione
ed l'educazione dei figli.
b) le obbligazioni contratta dai coniugi, anche separatamente nell'interesse
della famiglia,
c) le obbligazioni contratte dai coniugi congiuntamente;
d) i pesi ed oneri gravanti sui beni della comunioni al momento del
loro acquisto,
e) le spese per l'amministrazione dei beni della comunione.
I beni personali dei singoli coniugi rispondono dei debiti della comunione,
in via sussidiaria, solo se i beni della comunione sono insufficienti,
per la metà del debito.
I beni della comunione rispondono altresì dei debiti personali dei
coniugi solo dopo l'escussione dei beni personali del coniuge che
li ha contratti, solo fino al valore di competenza del coniuge obbligato
e solo dopo che siano stati soddisfatti i creditori della comunione.
Quando si scioglie la comunione?
La comunione si scioglie:
a) con la morte di uno dei coniugi ;
b) con l'annullamento del matrimonio
c) con la separazione personale
d) con la sentenza di divorzio
e) con la separazione giudiziale dei beni (es.: in caso di interdizione,
inabilitazione di uno dei coniugi, cattiva amministrazione, mancata
contribuzione di uno dei coniugi ai bisogni della famiglia in misura
proporzionale alle proprie sostante e capacità di lavoro ecc..)
f) con la modifica del regime patrimoniale della famiglia
g) con il fallimento di uno dei coniugi
Cosa succede ai beni della comunione dopo lo scioglimento?
Lo scioglimento della comunione fa cessare la comunione legale
e conduce alla divisione del patrimonio comune.
Detta divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo
in parti uguali l'attivo (beni della cd. comunione immediata più i
beni della cd. comunione del residuo) |