Cominciamo con la promessa di matrimonio
Innanzitutto i futuri sposi devono diventare "promessi
sposi" e per fare ciò devono procurarsi tutti i documenti
necessari, elencati in seguito, quindi fissare un appuntamento in Comune
per la "promessa di matrimonio". In questo giorno i fidanzati dichiarano,
di fronte all'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza (se
abitano in comuni diversi possono scegliere indifferentemente quale) di
volersi sposare liberamente. In questa occasione devono essere presenti
due testimoni di cui almeno un genitore per affermare che non esistono
vincoli di parentela né altri impedimenti al matrimonio. In alternativa,
se questo non è possibile, è necessario presentare la copia integrale
dell'atto di nascita (da richiedere al proprio
Comune di nascita).
Le pubblicazioni del matrimonio
Dal giorno della promessa di matrimonio, sia presso il Comune di
residenza che in tutti quelli dove eventualmente i futuri sposi hanno
abitato nell'ultimo anno, verranno affisse le pubblicazioni, con nome,
cognome, residenza degli sposi e luogo dove verrà celebrato il
matrimonio. Le pubblicazioni rimarranno esposte per almeno otto giorni,
comprendenti due domeniche successive. A questo punto incomincia il conto
alla rovescia: il matrimonio va celebrato entro 180 giorni altrimenti
tutto il procedimento della "promessa" deve essere ripetuto.
La lista dei documenti per il matrimonio
Decidersi per il matrimonio significa affrontare una valanga
di impegni soprattutto di tipo organizzativo. Per cui molte spose, seppur
giovani e belle, arrivano al momento del loro giorno più bello, affaticate
e stanche. Tra le preoccupazioni che accompagnano il periodo di
preparazione al matrimonio, quelle relative alle fatidiche "carte" è tra
le più opprimenti. A questo scopo vogliamo esservi di aiuto rammentandovi
quali sono i documenti necessari, dove richiederli e, dove possibile,
quanto indicativamente costa ottenerli.
Negli ultimi anni l'iter burocratico per poter celebrare il
matrimonio è stato notevolmente semplificato. E' sufficiente che gli sposi
si presentino con la carta d'identità e con una semplice firma si apre la
pratica. Il Comune si occupa d'ufficio del reperimento dei documenti
necessari per celebrare il matrimonio:
Non occorrono più i testimoni all'atto della richiesta;
non occorrono i genitori dei nubendi, l'atto di nascita DEVE
essere comunque richiesto d'ufficio al Comune di nascita;
e pubblicazioni vengono affisse per otto giorni consecutivi
dal giorno dopo che sono stati ricevuti tutti i documenti richiesti
d'ufficio,
non occorre più attendere le due domeniche
consecutive.
Vi prego recarsi in Comune almeno tre mesi prima della
cerimonia in modo che ci sia il tempo necessario per far arrivare tutti i
documenti necessari, a volte bastano pochi giorni ma spesso, soprattutto se
i nubendi sono nati o residenti in Comuni grandi, occorre attendere anche
qualche settimana e a volte capita che il Comune indicato non corrisponda
al Comune di nascita o, soprattutto, al Comune del precedente matrimonio.
Una volta reperiti tutti i documenti si procede con la
promessa di matrimonio, ovvero il consenso civile alle nozze. I fidanzati
dichiarano, di fronte all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
residenza ( se abitano in Comuni diversi possono scegliere
indifferentemente quale ) di volersi sposare liberamente.
Dal
giorno della promessa di matrimonio, sia presso il comune di residenza che
in tutti quelli dove eventualmente i futuri sposi hanno abitato per almeno
un anno, verranno affisse le pubblicazioni che rimarranno esposte per otto
giorni consecutivi, comprendenti due domeniche successive. Scaduti i
termini per l'affissione delle pubblicazioni, è possibile contattare
l'Ufficiale di Stato Civile e fissare la data del matrimonio. Ci si può
sposare dopo quattro giorni dal ritiro del consenso che segue le
pubblicazioni, e nei 180 giorni successivi, dopo di che i documenti vanno
rifatti.
IL RITO CIVILE (Matrimonio Civile)
Nel nostro Paese è molto breve,
dura all'incirca venti minuti e prevede : - la lettura degli articoli
del codice civile da parte dell' Ufficiale di Stato Civile; - la
domanda di rito " vuoi tu..."; - lo scambio degli anelli; - la firma
del registro da parte degli sposi e dei testimoni; - un breve discorso
da parte di chi officia il rito.
Informatevi sulla scelta dei
luoghi per celebrare il rito, oltre alla sede del municipio che a volte
sono molto austere ( a volte certi Comuni hanno a disposizione per le
cerimonie stupende stanze in palazzi storici della città ), a volte ci
sono a disposizione anche chiese sconsacrate adibite alle cerimonie
civili.
CASI PARTICOLARI Ci sono alcune situazioni in cui
sono necessari documenti supplementari a quelli per il rito civile, nel
caso in cui uno dei due futuri sposi oppure entrambi sono : -
divorziati, la copia integrale del precedente atto di matrimonio con la
sentenza di divorzio annotata a margine; - per i divorziati o già
coniugati: sentenza di divorzio, quando non sono trascorsi 300 giorni
dalla data di annotazione a margine del proprio atto di matrimonio, da
richiedere alla Cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza; -
vedovi, copia integrale dell'atto di morte rilasciato su autorizzazione
della Procura della Repubblica dal Tribunale del comune di morte; - per
lo sposo che non ha compiuto i 26 anni , copia del congedo militare, se
smarrito può richiedere il foglio matricolare; - per i minori che hanno
compiuto almeno 16 anni, ci vuole l'autorizzazione del Tribunale dei
minori con tempi di attesa piuttosto lunghi;
IL MATRIMONIO FRA CITTADINI EUROPEI Per sposare un
cittadino straniero viene richiesto il nulla osta oppure il certificato di
capacità matrimoniale che viene rilasciato dal consolato o dall'ambasciata
del paese di origine e va presentato, se non completo dei dati anagrafici,
insieme alla copia dell'atto di nascita; questo anche nel caso in cui il
richiedente ha cittadinanza svizzera o austriaca. Secondo una
convenzione, esclusi i paesi scandinavi e la Gran Bretagna, il matrimonio
viene trascritto automaticamente nel paese di origine. Nel caso di paese
non aderenti alla convenzione, bisogna richiedere il certificato di
matrimonio plurilingue per poterne permettere la trascrizione in tempi
brevi.
Oltre ai documenti previsti nel paragrafo relativo al rito
civile si aggiungono: - il certificato di Battesimo, che viene
richiesto alla parrocchia dove si è celebrato il battesimo; - il
certificato di Cresima da richiedere alla Parrocchia dove si è svolta, può
non essere necessario se il registro parrocchiale ha annotato sul
certificato di Battesimo anche la Cresima; è impossibile sposarsi senza,
quindi chi dovesse esserne privo, prenda in fretta provvedimenti; - il
Certificato di Stato Libero Ecclesiastico, deve essere presentato solo da
chi ha vissuto fuori dalla Diocesi in cui avviene il matrimonio per un
periodo di almeno dodici mesi dalla data di compimento dei sedici anni; si
tratta di una dichiarazione che si compie davanti a due testimoni nella
Parrocchia di residenza e vidimata dalla Curia ; - l'attestato di
partecipazione ai corsi prematrimoniali, si tratta di circa un mese di
preparazione morale, spirituale e materiale alla vita di coppia, ritenuto
indispensabile dalla maggior parte delle Curie per ottenere il permesso di
sposarsi.
Il CORSO
PREMATRIMONIALE
Il corso prematrimoniale
nelle sue modalità varia da Diocesi a Diocesi, pur mantenendo le caratteristiche
dell'obbligo di frequenza, oltrechè di rappresentare una sorta di esigenza
"morale" degli sposi I fidanzati possono scegliere di seguire il corso
in una delle Parrocchie di provenienza, oppure in una terza a scelta;
in caso di particolari impedimenti , quali ad esempio la lontananza, possono
anche frequentarli in sedi separate.
Il corso si
svolge presso gli uffici parrocchiali, può essere collettivo ( con la
partecipazione quindi di altre coppie ), si tratta di uno/due incontri
settimanali per tre/quattro settimane consecutive e si tiene almeno tre
mesi prima dalla data fissata per le nozze. Le materie riguardano
prevalentemente aspetti etici, religiosi, psicologici ed educativi della
coppia; in qualche caso nelle parrocchie più moderne vengono affrontate
anche tematiche collegate all'educazione sessuale. Non ci sono esami da
sostenere, salvo il giudizio finale del sacerdote ( espresso in occasione
del suo consenso alle nozze ), che valuta la preparazione spirituale
individuale e la maturità conviviale della coppia in procinto di
affrontare la vita a due, la libertà di scelta, l'impegno alla reciproca
fedeltà coniugale e soprattutto alla procreazione ed all'educazione dei
figli.
Una volta raccolti tutti i documenti necessari vengono
affisse le pubblicazioni religiose, per otto giorni, comprendenti due
domeniche, presso le parrocchie dei due sposi e se diversa presso quella
in cui la coppia intende sposarsi. Successivamente viene rilasciato dal
parroco il certificato di avvenuta pubblicazione che insieme a quello
delle pubblicazioni civili consente di fissare la data del
matrimonio.
Nel caso in cui la coppia voglia sposarsi in una chiesa
differente, il parroco che istruisce le pratiche per il matrimonio
rilascerà lo stato dei documenti che dovrà venire vidimato dalla Curia (
in genere lo trattiene per una settimana circa ) prima di consegnarlo al
parroco della sede prescelta insieme al certificato civile di avvenute
pubblicazioni.
IL RITO RELIGIOSO (Matrimonio Religioso)
In base alle leggi concordatarie
che regolano i rapporti fra Stato e Chiesa al giorno d'oggi il rito
cattolico assume anche valore civile, contrariamente a ciò che avviene in
altri paesi europei dove è necessaria la celebrazione separata per tempi e
luoghi tra la cerimonia civile e quella religiosa. Al termine
della cerimonia religiosa, il sacerdote dà lettura di alcuni articoli del
Codice Civile che regolano il matrimonio. Gli effetti civili della
cerimonia religiosa hanno validità dal momento della trascrizione
dell'atto, richiesta dal parroco entro cinque giorni successivi alla
celebrazione. Nel caso in cui gli sposi abbiano intenzione di usufruire
di alcune dichiarazioni a fini civili che la legge consente, quali la
separazione dei beni patrimoniali ed eventuale legittimazione dei figli,
ecc., dovranno avvertire preventivamente il parroco che provvederà a
predisporre l'atto in tale senso.
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Il matrimonio comporta una serie di diritti e di doveri
regolati dalla Costituzione e dal Codice Civile.
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
- Art. 29: la Repubblica
garantisce in diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
- Art. 30: è dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti
i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti della famiglia
legittima. La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della
paternità.
CODICE CIVILE
- Art. 143: diritti e
doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal
matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale
e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla
coabitazione ( secondo una recente modifica l'obbligo della coabitazione è
stato abrogato ). Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
- Art. 143
bis: cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio nome quello
del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a
nuove nozze.
- Art. 144: indirizzo e residenza della
famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi, e
quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il
potere di attuare l'indirizzo concordato.
- Art. 147: doveri
verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di
mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione e delle aspirazione dei figli.
- Art. 148:
concorso agli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista
dall'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo
la loro capacità di lavoro professionale o casalinga. Quando i genitori
non hanno mezzi, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri
nei confronti dei figli.
- Art. 159: regime patrimoniale tra
i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di
diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla
comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo art.
177-197).
- Art. 160: diritti inderogabili. Gli sposi non
possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per
effetto del matrimonio.
LA COMUNIONE DEI
BENI
Sposandosi i coniugi decidono anche il regime patrimoniale
previsto dalla nuova legge sul diritto familiare. Se non ne fanno
esplicita richiesta di rinuncia al momento del matrimonio, o
successivamente davanti ad un notaio, è automaticamente sottinteso che i
due accettano tale regolamentazione. In pratica significa che tutti i
beni acquistati dopo il matrimonio ( casa, immobili, auto, oggetti di
valore, azioni ed altro ) sono di proprietà di entrambi i coniugi. Lo
stipendio ed il guadagno in genere, invece non entra nella comunione dei
beni, salvo per l'obbligo sancito dalla legge, di contribuire al
fabbisogno della famiglia secondo le possibilità. Sono escluse dalla
comunione dei beni tutte le proprietà acquisite prima del matrimonio o
ricevute in donazione o in eredità, se la destinazione comune ai coniugi
non è esplicitamente segnalata. Così pure i beni strettamente personali
come ad esempio gioielli e pellicce, e quelli che servono alla
professione, i risarcimenti dei danni subiti e tutto ciò che eventualmente
si è acquistato con la vendita di questi beni personali, se è
esplicitamente dichiarato nell'atto di acquisto. L a comunione dei beni
si annulla con un accordo dei coniugi che stabiliscono davanti al notaio
di cambiare regime patrimoniale. Fin qui la legge. Alcuni elementi
hanno però confini difficilmente definibili in caso di separazione e si
presentano ad interpretazioni contrastanti: gioielli, pellicce, orologi di
marca, anche se acquistati come oggetti d'investimento sono considerati
beni personali; il concetto di beni utili alla professione è molto
estensibile; i regali di nozze s'intendono attribuiti al coniuge più
vicino al parente donatore, anche se di solito è difficile
dimostrarlo. Lo spirito della legge è che si tuteli il coniuge
economicamente più debole affinché non corra alcun rischio di
sopravvivenza; solitamente è ancora quello della donna. Le coppie che
optano per la separazione dei beni lo fanno in genere per ragioni pratiche
e fiscali: se ci sono patrimoni consistenti, con la divisione dei beni, si
allenta la stretta fiscale. Inoltre la comunione dei beni comporta un
controllo che è anche una complicazione burocratica: ogni volta che uno
dei due compie un'operazione economica di una certa rilevanza, per esempio
la vendita o l'acquisto di un'automobile o l'assunzione di un dipendente
nel caso di un'impresa, è necessario il consenso scritto e firmato
dell'altro coniuge e questo può ingenerare problemi in caso di assenze
temporanee o prolungate o addirittura irreperibilità del
coniuge.
REQUISITI INDISPENSABILI PER CONTRARRE IL
MATRIMONIO
- L'Età. I 18 anni sono indispensabili per contrarre
il matrimonio. Il Tribunale, se ricorrono gravi motivi può ammettere il
matrimonio tra sedicenni ( la Chiesa ammette gli uomini di 16 anni e le
donne di 14 anni, con una speciale dispensa, anche di età inferiore
). - Malattie fisiche o mentali, anomalie o deviazioni sessuali che
possono impedire lo svolgimento della vita coniugale, possono essere causa
di invalidamento del matrimonio, qualora sia dimostrabile che l'altra
parte non avrebbe contratto il matrimonio se fosse venuta a conoscenza
prima della situazione. - L'interdetto mentale non può contrarre
matrimonio. Anche se l'interdizione è stata momentanea e relativa solo al
momento delle nozze, è possibile chiedere l'annullamento del
matrimonio.
IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO
- Il vincolo di
un precedente matrimonio.
- Il lutto vedovile e il divorzio. Un
nuovo matrimonio non può essere contratto prima che siano trascorsi dieci
mesi dal termine precedente.
- Non può contrarre matrimonio la
coppia composta da due persone in cui una delle due è stata condannata per
omicidio nei confronti del coniuge dell'altra.
- La parentela. In
linea diretta all'infinito, in linea collaterale fino al secondo grado
(cognati). L'affinità, l'adozione e l'affiliazione in quanto i figli
addottivi sono parificati ai legittimi per quello che concerne gli
impedimenti al matrimonio.
IMPEDIMENTI NEL MATRIMONIO
RELIGIOSO.
Il matrimonio religioso è basato
sull'indissolubilità, sulla procreazione e sull'obbligo di educare i figli
all'interno della comunità cristiana. Un divorziato, se non dopo aver
ottenuto l'annullamento del precedente legame tramite la Sacra Rota, non
può contrarre matrimonio, secondo il rito cattolico, così come la suora o
il sacerdote, che abbiano preso i voti, ed il fedele appartenente ad
un'altra religione, se non hanno ricevuto una speciale dispensa dalla
Santa Sede; pena l'illiceità, la scomunica o l'invalidazione.
Gli
impedimenti alla celebrazione del rito religioso, oltre alle proibizioni
che le leggi dello Stato contemplano si dividono in impedimenti e
dirimenti. Gli impedimenti rendono il matrimonio illecito quali la
parentela legale, la religione mista ( tra un cattolico ed un eretico o
scismatico ) e il voto religioso semplice. I dirimenti rendono il
matrimonio invalido oltre che illecito e sono: l'età, l'impotenza, un
vincolo matrimoniale precedente, la disparità di culto ( fra cattolici e
fedeli di religioni non cristiane ), la condizione di sacerdozio, la
consanguineità, il ratto o il delitto, la cognazione legale ( parentela
che si acquisisce per adozione ). Esponendo il problema al parroco si
può chiedere la dispensa in alcuni casi per ottenere l'autorizzazione al
matrimonio religioso; al giorno d'oggi un' impedimento comune è quello
della disparità di culto, in genere è sufficiente che gli sposi
s'impegnino ad educare i figli secondo la religione cattolica per poter
ottenere l'autorizzazione.
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